DEV Community

Corrado Facchini
Corrado Facchini

Posted on

Prodotti non UE per il Digital Product Passport?

Il Digital Product Passport è un'iniziativa dell'Unione Europea pensata per aumentare la trasparenza e la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato europeo. Ma cosa succede per i prodotti provenienti da paesi terzi?

Analizziamo i punti presenti nella documentazione della UE.

Punto 63: Conformità dei prodotti importati e passaporto digitale

Questo punto sottolinea l'importanza di garantire che i prodotti provenienti da paesi terzi rispettino le normative europee, incluso l'obbligo del Digital Product Passport (DPP).

  • Conformità: Gli importatori sono responsabili di verificare che i prodotti importati siano conformi al regolamento e agli atti delegati, ovvero che rispettino i requisiti di progettazione ecocompatibile e dispongano del DPP.
  • Documentazione: Gli importatori devono conservare la documentazione relativa alla conformità del prodotto, come la marcatura CE e i documenti redatti dal fabbricante.
  • Controlli delle autorità: Le autorità nazionali competenti possono richiedere in qualsiasi momento di ispezionare i prodotti e la documentazione correlata.
  • Passaporto digitale: Gli importatori devono assicurarsi che i prodotti importati dispongano di un DPP, laddove previsto dalla normativa.

Implicazioni per le aziende:

  • Maggiore responsabilità: Gli importatori assumono una responsabilità diretta sulla conformità dei prodotti che immettono sul mercato europeo.
  • Controlli più rigorosi: Le autorità competenti potranno effettuare controlli più frequenti e approfonditi sui prodotti importati.
  • Adeguamento ai requisiti del DPP: Le aziende dovranno adeguarsi ai requisiti del DPP per i prodotti importati, garantendo la tracciabilità e la trasparenza lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Punto 64: Obbligo di identificazione dell'importatore

Questo punto specifica gli obblighi degli importatori in termini di identificazione e tracciabilità.

  • Identificazione: Gli importatori devono indicare in modo chiaro il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i contatti sui prodotti importati.
  • Deroghe: Sono previste alcune deroghe a questo obbligo, ad esempio nel caso di prodotti di piccole dimensioni o quando l'apposizione delle informazioni danneggerebbe il prodotto.
  • Obiettivo: L'obiettivo è garantire la tracciabilità dei prodotti e facilitare i controlli da parte delle autorità competenti.

Implicazioni per le aziende:

  • Trasparenza: Le aziende devono essere trasparenti riguardo alla loro identità e ai loro contatti.
  • Etichettatura: I prodotti importati devono essere adeguatamente etichettati con le informazioni richieste.
  • Facilitazione dei controlli: L'indicazione chiara dell'importatore facilita i controlli da parte delle autorità competenti in caso di problemi legati al prodotto.

In sintesi:
Entrambi i punti sottolineano l'importanza della responsabilità degli importatori nell'assicurare la conformità dei prodotti immessi sul mercato europeo e la necessità di garantire la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento. Le aziende che importano prodotti nell'UE devono essere preparate a rispettare questi obblighi per evitare sanzioni e garantire la competitività dei loro prodotti sul mercato europeo.


Punti originari della normativa riguardante i prodotti non UE.

Documentazione

Punto (63) - Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è necessario assicurare che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo, siano essi importati come prodotti, componenti o prodotti intermedi. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È opportuno pertanto prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti da essi immessi sul mercato siano conformi a tali requisiti e che la marcatura CE e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori debbano assicurare, ove applicabile, che tali prodotti dispongano di un passaporto digitale di prodotto.
Punto (64) - Al momento dell'immissione di un prodotto sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, l’indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali possono essere contattati. Dovrebbero essere previste deroghe ove le dimensioni del prodotto non consentano di indicare tali informazioni o nel caso in cui l’importatore sarebbe costretto ad aprire l’imballaggio per apporre il nome e l’indirizzo sul prodotto o ancora nel caso in cui il prodotto sia troppo piccolo per potervi apporre tali informazioni.




Altri articoli sul Digital Product Passport alla mia pagina personale corradofacchini


Author: Corrado Facchini

About me: https://www.linkedin.com/in/corrado-facchini-8948553b/

Per consulenza o qualsiasi domanda o correzione, contattatemi.


Postmark Image

Speedy emails, satisfied customers

Are delayed transactional emails costing you user satisfaction? Postmark delivers your emails almost instantly, keeping your customers happy and connected.

Sign up

Top comments (0)

Image of Datadog

The Essential Toolkit for Front-end Developers

Take a user-centric approach to front-end monitoring that evolves alongside increasingly complex frameworks and single-page applications.

Get The Kit