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Michele GeoTapp
Michele GeoTapp

Posted on Originally published at geotapp.com

Il tempo di attesa in cantiere è orario di lavoro

Le sette meno cinque, il furgone accostato davanti al capannone, tre uomini che scendono con gli attrezzi e trovano la catena ancora chiusa. Il referente del cliente non risponde al cellulare, il centralino apre alle otto, e allora si aspetta, si fuma una sigaretta appoggiati alla recinzione, si chiama l’ufficio che dice di tenere duro perché adesso arriva qualcuno. Quando il cancello finalmente si apre sono le sette e quaranta, la squadra entra, monta i ponteggi e nessuno ci pensa più. Quei quaranta minuti, però, da qualche parte devono pur andare.

Di solito non vanno da nessuna parte. Non finiscono sul foglio ore, perché il foglio ore per abitudine parte quando si comincia a lavorare davvero. Non finiscono nel rapportino che va al committente, perché a nessuno viene voglia di mettere per iscritto del tempo passato a guardare un lucchetto. Non finiscono in busta paga, e quando l’operaio se ne accorge sono passate tre settimane, la memoria si è già annacquata e quello che era un dato è diventato una discussione tra due persone che ricordano numeri diversi. Moltiplicate quaranta minuti per tre uomini, per due o tre volte al mese, per una stagione intera di cantieri, e vi accorgete che state parlando di giornate di lavoro.

La cosa curiosa è che la legge italiana su questo punto è molto meno ambigua della prassi. Il decreto legislativo 66 del 2003, all’articolo 1, dice che è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Tre condizioni, e quella di mezzo è quella che quasi tutti leggono di corsa. Essere a disposizione non significa avere le mani occupate, significa non poter disporre del proprio tempo, non poter tornare a casa, non poter prendere un altro incarico, restare lì davanti a quel cancello perché qualcuno ha deciso che la squadra doveva essere lì alle sette. Lo stesso articolo aggiunge che il periodo di riposo è qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro, e con questa frase chiude ogni via di fuga, perché una terza casella dove parcheggiare i tempi morti semplicemente non esiste.

Quante ore di fermo sono uscite dai vostri cantieri quest’anno senza lasciare traccia? Con quattordici giorni di prova si comincia a vederle.

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Fermi non vuol dire liberi

La Corte di giustizia europea è arrivata su questo terreno molto prima di noi, e lo ha fatto partendo dagli ospedali. Nella causa C-303/98, decisa il 3 ottobre 2000 su richiesta di un sindacato di medici spagnoli, i giudici hanno stabilito che il servizio di guardia svolto con obbligo di presenza fisica nel centro sanitario va considerato interamente orario di lavoro, mentre quando il medico deve soltanto restare raggiungibile conta solo il tempo dell’intervento vero. La differenza non sta nella fatica, sta nel vincolo. Tre anni dopo, il 9 settembre 2003, nella causa C-151/02 nata da un medico di Kiel, la stessa Corte ha spinto il ragionamento fino in fondo, dicendo che il servizio di guardia in ospedale resta orario di lavoro per intero anche quando al lavoratore viene messa a disposizione una branda per dormire nelle ore in cui nessuno lo chiama, e che una legge nazionale non può qualificare come riposo i periodi di inattività passati lì dentro.

Provate a rileggere quelle due decisioni con in testa la vostra squadra davanti al cancello. Gli operai sono sul posto indicato dall’azienda, non possono allontanarsi perché il cliente può aprire da un momento all’altro, non stanno riposando in nessun senso ragionevole della parola, e la definizione europea di orario di lavoro è parola per parola la stessa che troviamo nel decreto italiano. Se un medico che dorme in una stanza dell’ospedale sta lavorando, un installatore che sta in piedi sotto la pioggia ad aspettare che qualcuno gli apra sta lavorando anche lui. Vale per il tecnico bloccato tra due interventi perché il secondo cliente ha spostato l’appuntamento, e vale per chi aspetta in cantiere il camion del materiale partito in ritardo dal deposito.

Il tempo che non scrivete lo regalate due volte

Qui la faccenda diventa doppiamente cara, perché quel tempo fermo l’azienda lo paga comunque. Le ore escono dal conto corrente sotto forma di stipendio e di contributi, esattamente come le ore in cui si posa il cavo, solo che dall’altra parte non entra niente. Nessuna riga in fattura, nessuna richiesta al committente, nessuna base per dire che il ritardo dell’accesso ha spostato la consegna. E quando arriva il momento di discuterne, in una riunione o davanti a un giudice, chi sostiene di aver aspettato quaranta minuti si trova a doverlo dimostrare con la propria parola contro un registro aziendale che quei quaranta minuti non li contiene. È lo stesso meccanismo che rende invisibile il tempo di spostamento verso il primo cliente della giornata, e la logica non cambia di una virgola.

C’è poi il lato ispettivo, che in Italia non è teorico. L’articolo 39 del decreto legge 112 del 2008 chiede al libro unico del lavoro di contenere un calendario delle presenze da cui risulti, per ogni giorno e per ogni dipendente, il numero di ore effettuate, più le ore di straordinario, le assenze anche non retribuite, le ferie e i riposi. Non dice ore utili, non dice ore produttive, dice ore effettuate. Se la sosta al cancello era orario di lavoro e nel calendario non compare, la carta racconta una giornata che non è quella accaduta, e il problema non riguarda più soltanto la busta paga di un operaio. Quando un ispettore ricostruisce a ritroso una settimana di cantiere, l’unica cosa che guarda sono i vostri registri, non le vostre intenzioni.

Il tempo di attesa in cantiere è orario di lavoro

Segnare i minuti senza mettere una telecamera addosso

La soluzione non è complicata sul piano tecnico, è scomoda su quello culturale, perché chiede di ammettere che l’attesa è una parte del lavoro e va trattata come tale. Serve una registrazione essenziale, fatta sul posto nel momento in cui accade, con un tocco all’arrivo e una causale che spieghi perché la squadra è ferma, così che alle otto di sera nessuno debba ricostruire a memoria una mattinata storta. Serve soprattutto che il lavoratore veda quello che viene scritto sul suo conto, perché un dato che l’interessato non può controllare non è una prova, è una versione dei fatti. Su questo le autorità europee per la protezione dei dati sono state chiare, e vale la pena guardare cosa hanno deciso paese per paese nella nostra raccolta dei provvedimenti sulla rilevazione delle presenze.

GeoTapp è stato costruito esattamente per quel momento davanti al cancello. L’operaio apre l’applicazione, tocca l’inizio, indica che sta aspettando l’accesso, e da quel secondo il tempo corre in un registro che vale sia per la busta paga sia per il rapportino al committente. La posizione viene letta soltanto al tocco di avvio e a quello di chiusura, per certificare che l’uomo era davvero in via Marconi e non altrove, e in mezzo lo strumento non segue nessuno, non guarda dove va il furgone, non registra pause né spostamenti. Il software serve a dimostrare il lavoro svolto, non a controllare le persone che lo svolgono, e la differenza tra le due cose è tutta lì.

Provate a farvi una domanda semplice prima della prossima riunione di cantiere. Se dovesse arrivare domani una contestazione su una giornata di tre mesi fa, sareste in grado di dire con un documento quanto ha aspettato la vostra squadra davanti a un cancello chiuso, e chi ha pagato quell’attesa?

I minuti fermi davanti a un cancello chiuso restano lavoro anche quando nessuno li scrive. Provate a scriverli per quattordici giorni.

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Fonti

La definizione di orario di lavoro citata è quella dell’articolo 1 del decreto legislativo 66 del 2003, mentre gli obblighi sul calendario delle presenze stanno nell’articolo 39 del decreto legge 112 del 2008, entrambi consultabili su Normattiva. Le due pronunce europee sul servizio di guardia sono la sentenza del 3 ottobre 2000 nella causa C-303/98 e la sentenza del 9 settembre 2003 nella causa C-151/02, pubblicate su EUR-Lex.


Pubblicato originariamente su geotapp.com/blog

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