158 della «Pastor Bonus», e va intesa nel senso di richieste presentate da persona o persone che siano soggette alla legge in questione od abbiano al riguardo un interesse legittimo da tutelare. Fino alla data odierna sono state sottoposte allo studio del Consiglio 10 richieste di parere o giudizio di congruenza legislativa, che sono state già decise. Articolo 24 - Dopo la conferma da parte del Legislatore del giudizio espresso dal Consiglio, quest’ultimo emana la decisione di congruenza o meno del testo legislativo esaminato con le leggi universali della Chiesa. La decisione – giudizio positivo di congruenza, oppure annullamento della legge od ingiunzione autoritativa perché essa venga modificata – viene comunicata simultaneamente al Dicastero competente e al legislatore inferiore interessato, per i necessari adempimenti».
Ai Membri viene inviata la “positio” delle singole questioni da trattare, comprendente, oltre al Dubium proposto, il parere della Consulta, i voti dei Consultori, ed ogni altra eventuale documentazione utile per la conoscenza e l’esame dei problemi e anche il parere del Dicastero, o dei Dicasteri, interessato ratione materiae. Le ______ accessorie permettono al Governo di adottare norme per assicurare coerenza ed efficacia ai decreti legislativi. I decreti devono attenersi a criteri e limiti della legge di delega senza modificarne il contenuto. Articolo 28 - Nell’esame dei dubbi, posti dai vari Dicasteri a norma dell’art.
Circolare del Presidente del Senato
Ci sono canonisti per i quali le Conferenze episcopali, nell’emanare tali decreti generali, attuano in forma collettiva (cfr. can. 119) una potestà ordinaria (cfr, can. 131, § 1), benché soltanto nella materie per le quali sono competenti a norma del can. Quello invece che ora ci sembra opportuno ricordare è che, nel diritto canonico, l’interpretazione autentica generale, o per modum legis, affidata al Consiglio Pontificio, è da distinguersi dalla chiamata interpretazione singolare o particolare «per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi» (can. 16, § 3), che riguarda ed obbliga soltanto le persone e i casi per i quali viene data rispettivamente dai competenti tribunali od autorità amministrative. Ai Membri viene inviata la “positio” delle singole questioni da trattare, comprendente, oltre al Dubium proposto, il parere della Consulta, i voti dei Consultori, ed ogni altra eventuale documentazione utile per la conoscenza e l’esame dei problemi e anche il parere del Dicastero, o dei Dicasteri, interessato ratione materiae. Noi siamo ovviamente disposti ad evitare – tramite l’accurata procedura prevista nel Regolamento del Consiglio – che il fatto di non seguire la via giudiziaria non rappresenti una minore garanzia sia di prudenza nell’ammettere gli esposti o le segnalazioni che vengano presentati dagli aventi diritto, sia di profondità ed equanimità dello studio che dovrà essere fatto nei singoli casi.
Per le altre questioni non fu ritenuta necessaria una interpretazione autentica, oppure – in qualche caso – l’interpretazione non è stata pubblicata, per decisione del Santo Padre, a ragione della materia o del destinatario dell’interpretazione stessa. Nel Congresso si decide ordinariamente quali dubbi ammettere allo studio in vista di una eventuale interpretazione autentica e a quali dare soltanto una risposta in forma di chiarimenti a norma dell’art. Si tratta, pertanto, di una collaborazione che il Consiglio presta ai Dicasteri della Curia (concretamente le Congregazioni per i Vescovi e per l’Evangelizzazione dei Popoli), cui compete nell’ambito rispettivamente delle giurisdizioni ecclesiastiche da essi dipendenti la “recognitio” o revisione dei decreti generali, di carattere sia legislativo che esecutivo[36] preparati dagli “organismi episcopali”, cioè le Conferenze episcopali[37] ed i Concili particolari[38]. Nel 1986 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri emanarono, d'intesa fra loro, tre circolari di identico testo contenenti una serie di regole e raccomandazioni di carattere tecnico dirette a rendere più chiari e comprensibili i testi legislativi.
Tralasciando altre disposizioni di carattere organizzativo ma troppo particolare (biblioteca, pubblicazioni del Consiglio, strumenti d’informatica, ecc.), mi sembra utile riportare con alcune opportune aggiunte informative le norme che riguardano la composizione del Consiglio e la procedura del lavoro a seconda delle varie competenze https://www.traduttorilingueslave.it/ che sono state affidate al Dicastero. È stabilito all’art. 157 della «Pastor Bonus» che al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «devono essere sottoposti per la recognitio da parte del Dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l’aspetto giuridico». È stato detto – anche se il paragone rimane sempre analogico – che il rapporto tra diritto particolare e diritto universale diventa in qualche modo quello che intercorre tra Chiese particolari e Chiesa universale, cosicché, in certa misura, può ripetersi di quella relazione quanto si può dire di questo nesso[35]. Proprio per tale motivo va precisato che l’opera del Consiglio non potrà essere mai un freno allo sviluppo del diritto particolare, la cui congruenza con la legge universale della Chiesa deve tutelare. Sarà piuttosto, un fattore di armonia e di complementarietà, come si spiega anche di seguito.
Riferimenti normativi esterni.
135, § 2 la necessaria tutela della gerarchia delle norme nella Chiesa. In un suo commento alla Cost. Questo dovere comunionale, e questa volontà del Capo e dei Membri del Collegio episcopale – specie se sono Pastori di Chiese particolari – di «promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa»[2], mi pare che costituisca la primaria ragione ecclesiologica dell’esistenza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; così come il dovere e la volontà di «promuovere e difendere l’unità della fede» ha offerto solido fondamento all’esistenza – già fin dalle riforme di Sisto V, di S. Pio X e di Paolo VI – della Congregazione per la Dottrina della Fede. [30] Sancito ovviamente nel CIC 1917 (can. 1556) e nel CIC 1983 (can. 1404).
https://aqueduct-translations.it Numerazione e rubricazione degli articoli.
Esso rimane sempre un atto – in questo caso un decreto generale – dell’autorità inferiore – Conferenza episcopale o Concilio particolare –, che lo ha emanato e lo promulga. In questo mio intervento rimarrò logicamente nell’ambito del Diritto della Chiesa, ma dovrò trattare argomenti che interessano anche l’ordinamento giuridico della Società civile, come sono soprattutto le questioni riguardanti l’interpretazione della legge e la doverosa tutela del principio della gerarchia delle leggi. (1) Nel presente testo le «raccomandazioni» sono riportate con opportuna evidenziazione e in carattere corsivo al termine dei paragrafi che trattano la materia corrispondente. In assenza di esplicite indicazioni i principi enunciati devono intendersi come «regole».Le regole e le raccomandazioni del presente testo sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, a tutti gli atti normativi di competenza statale comunque denominati. E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, 2 vol., Milano 1955; Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano 1971; O.
Analogo procedimento sarà seguito nell’esame di altre richieste riguardanti testi legislativi, https://www.aitt.it/ avanzate dai Dicasteri. Le interpretazioni autentiche, a cui si vuole dare forza di legge, sono promulgate, a norma del diritto. Articolo 20 - § 1. Il Presidente convoca la Sessione ordinaria e la Sessione plenaria di norma con un mese di anticipo.
Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito. Applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a). Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.https://www.traduttorilingueslave.it/
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