Il magazzino attrezzi di un’impresa di pulizie industriali, a fine agosto, si presenta con lo scaffale dei detergenti concentrati mezzo vuoto e la porta laterale lasciata aperta, forse per errore, forse no. Il titolare guarda il buco tra le scatole e pensa alla telecamera che il cognato ha montato nel suo negozio, quella da ottanta euro comprata online, con l’app sul telefono che manda una notifica ogni volta che qualcosa si muove davanti all’obiettivo.
La tentazione è ordinarne due, una sulla porta del deposito e una nel corridoio dove i dipendenti prendono le chiavi dei furgoni e timbrano l’ingresso, tanto è la stessa zona, e se riprende anche i movimenti del personale poco male, meglio avere tutto sotto controllo. È esattamente qui che nasce la maggior parte dei problemi che il Garante per la protezione dei dati personali sanziona ogni anno, non per l’idea di mettere una telecamera, ma per come viene installata e usata.
Quella telecamera che riprende anche chi lavora, con quale autorizzazione viene accesa? Chi l’ha comprata sa che deve avvisare i dipendenti per iscritto prima di accenderla, e che in certi casi serve il via libera dell’Ispettorato del Lavoro prima ancora di attaccare la spina?
Vuoi sapere chi c’era in cantiere e quando, senza puntare una telecamera sui tuoi dipendenti? Il trial gratuito di 14 giorni te lo mostra subito.
Nessuna carta di credito, attivo in due minuti.
Il caso di Carpi che ha messo nero su bianco gli errori più comuni
Il 10 aprile 2025 il Garante ha chiuso con il provvedimento n. 208 il caso di Aliseo s.r.l., una società con sede a Carpi, in provincia di Modena, che aveva installato telecamere in due punti vendita. L’impianto riprendeva anche l’attività dei dipendenti, con tanto di audio incorporato, una scelta che l’autorità ha definito particolarmente invasiva e sproporzionata rispetto al semplice obiettivo di proteggere la merce.
Le vetrofanie all’ingresso non indicavano chi fosse il titolare del trattamento né a cosa servissero le immagini, e in uno dei due negozi l’informativa mancava del tutto. Le riprese restavano salvate più a lungo delle 24 ore dichiarate ai lavoratori, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro era arrivata solo il 9 ottobre 2023 mentre l’impianto era già acceso da fine 2022, e la dipendente incaricata di consultare le registrazioni non aveva ricevuto istruzioni formali su come farlo. Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento per violazione degli articoli 5, 13 e 88 del GDPR e dell’articolo 114 del Codice Privacy, con una sanzione di 5.000 euro.
Cosa vieta davvero il Garante, e cosa può fare un’azienda
Cinquemila euro non sono una cifra che manda in default un’impresa, ma il punto del provvedimento non è l’importo, è la lista degli errori, perché sono gli stessi che si ripetono in migliaia di aziende italiane, dai negozi ai cantieri ai depositi. Una telecamera puntata sull’ingresso del magazzino o sul cancello del cantiere per proteggere gli attrezzi è lecita, e su questo il Garante non ha mai avuto dubbi. Il problema comincia quando l’obiettivo si allarga fino a inquadrare la postazione di lavoro, il bancone, la zona dove i dipendenti timbrano o prendono gli utensili, perché lì la telecamera smette di proteggere un bene e comincia a controllare una persona.
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 1970, dice che gli impianti audiovisivi da cui può derivare anche solo la possibilità di controllare a distanza chi lavora, non l’obbligo di usarli per farlo, richiedono un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Senza quel passaggio, anche una telecamera installata con le migliori intenzioni resta un trattamento illecito, e lo stesso vale per l’audio, che il Garante considera quasi sempre sproporzionato, per la conservazione delle immagini oltre i tempi dichiarati, e per l’accesso alle registrazioni da parte di personale che non ha ricevuto istruzioni scritte su come e quando può guardarle.
Il fenomeno non riguarda solo l’Italia, e chi vuole farsi un’idea di come le altre autorità europee trattano casi simili di videosorveglianza e controllo a distanza può consultare l’osservatorio delle sanzioni privacy nel lavoro sul campo, aggiornato con i provvedimenti pubblicati paese per paese.
Perché la rilevazione delle presenze non è la stessa cosa
Chi gestisce squadre che lavorano fuori sede, nelle pulizie industriali, nell’edilizia, nella vigilanza, negli impianti, spesso confonde due esigenze diverse, sapere chi c’era e quando, e vedere cosa fa chi lavora minuto per minuto. La prima è legittima e semplice da dimostrare, la seconda è quella che fa scattare le sanzioni. Lo stesso articolo 4 dello Statuto esclude esplicitamente dalla procedura di garanzia gli strumenti che servono a registrare le presenze e gli accessi, a patto che restino quello, una registrazione degli orari fatta dal lavoratore stesso, non una ripresa continua della sua attività.
È la differenza su cui è costruito GeoTapp, il software che permette a chi lavora sul campo di segnare inizio e fine turno con un tocco, con la posizione GPS registrata solo in quei due momenti, mai in modo continuo durante la giornata. Il titolare vede le ore effettive di ogni cantiere o cliente, il dipendente vede gli stessi dati sul proprio telefono, e nessuno deve installare una telecamera puntata sul bancone per sapere se qualcuno era davvero lì.
Prima di ordinare online la telecamera che ha convinto il cognato, vale la pena chiedersi cosa si sta davvero cercando di risolvere, un furto nel magazzino o un dubbio su chi ha lavorato dove e quando, perché la seconda domanda ha una risposta che non richiede né accordi sindacali né il rischio di una sanzione del Garante?
Le ore lavorate si provano con una registrazione semplice e trasparente, non con un obiettivo puntato sul bancone.
Nessuna carta di credito, attivo in due minuti.
Fonti
I dati citati provengono dal provvedimento n. 208/2025 del Garante per la protezione dei dati personali e dal testo dell’articolo 4 della legge 300 del 1970 pubblicato su Normattiva.
Pubblicato originariamente su geotapp.com/blog

Top comments (0)