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Michele GeoTapp
Michele GeoTapp

Posted on Originally published at geotapp.com

Timbrare con l’impronta, perché il Garante la boccia

Le 7:58 davanti al capannone, e la fila al lettore di impronte è già di sei persone. Il primo appoggia l’indice, il led lampeggia rosso, lui strofina il dito sui pantaloni e riprova, ancora rosso. Ha caricato il furgone sotto la pioggia e il sensore quelle dita umide non le vuole leggere, dietro qualcuno sbuffa, qualcuno guarda l’orologio, e alla fine il capoturno apre il cassetto e tira fuori il cartellino di riserva, quello di carta, tenuto lì apposta per le mattine come questa. L’apparecchio installato per chiudere ogni discussione sulle presenze, alle otto meno due, la discussione la sta aprendo.

Il lettore biometrico di solito arriva dopo una scoperta precisa, il badge che timbra anche quando il proprietario è ancora in macchina, perché il collega gentile passa due tessere invece di una e il favore, si sa, prima o poi si restituisce. Da lì il ragionamento fila liscio, se la tessera si presta allora serve qualcosa che non si può prestare, il dito, la faccia. Sulla carta è il gradino più alto della scala, il sistema che nessun furbo aggira.

In Italia quel gradino porta dritto a una sanzione. Non per un cavillo di forma, non perché mancava un modulo, ma perché i dati biometrici appartengono a un’altra categoria di dati, e per usarli sulle timbrature ordinarie una base giuridica nel nostro ordinamento non esiste. Il Garante lo ripete da anni, con provvedimenti e cifre che vale la pena guardare da vicino.

Le presenze vi fanno ancora litigare ogni mattina? Il trial di 14 giorni parte oggi, senza toccare un solo dato del corpo.

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Il dito non è un badge

Un’impronta digitale, la geometria del volto, il timbro della voce identificano una persona in modo univoco e per sempre, e per questo l’articolo 9 del GDPR li mette tra le categorie particolari di dati, sullo stesso scaffale dei dati sulla salute e delle convinzioni religiose. Per queste categorie la regola di partenza è il divieto, con poche eccezioni scritte, e nel rapporto di lavoro l’eccezione regge solo se una norma nazionale autorizza quel trattamento per quello scopo. Per la rilevazione delle presenze quella norma in Italia non c’è, non è mai stata scritta, e nessuna informativa, nessun registro dei trattamenti, nessuna valutazione d’impatto può inventarla al posto del legislatore.

Un badge smarrito si ristampa in cinque minuti. Un indice no.

Nemmeno la firma del dipendente salva il sistema, perché tra chi paga lo stipendio e chi lo riceve un consenso davvero libero, per il diritto europeo, non esiste quasi mai. La formula del Garante è asciutta, “allo stato l’ordinamento vigente non consente il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio”, e l’Autorità la ripete identica di provvedimento in provvedimento, col tono di chi ripete una cosa già detta troppe volte.

Quattro aziende sanzionate in un solo giorno

Il 22 febbraio 2024 il Garante ha chiuso in un colpo solo i procedimenti contro più aziende dello stesso appalto di igiene urbana, che in un cantiere di Ardea facevano rilevare le presenze con un terminale di riconoscimento facciale, il Face Deep 3. A L’Igiene Urbana Evolution s.r.l., che il sistema lo aveva esteso a una decina di siti e a quasi trecento lavoratori, sono andati 70.000 euro di sanzione, a Blue Work s.r.l. 6.000, ad Airone società consortile 5.000, a Unica s.r.l.s. 2.000. Le violazioni contestate sono sempre le stesse, gli articoli 5, 9, 13, 28, 30, 32 e 35 del regolamento, cioè tutta la filiera, dalla base giuridica che non c’era all’informativa mai consegnata, fino alla valutazione d’impatto mai fatta.

Il dettaglio che dovrebbe far riflettere chiunque abbia un lettore biometrico in magazzino sta nel caso Unica, dove l’apparecchio al momento dell’ispezione risultava già dismesso. Sanzione lo stesso, perché il trattamento c’era stato, e spegnere il terminale non cancella i mesi in cui ha funzionato.

E non è una linea nuova, né un giro di vite recente. Già con l’ordinanza ingiunzione n. 331 del 22 maggio 2018 l’Autorità aveva presentato il conto a C.R.M. S.r.l., una società romana che aveva installato un lettore di impronte per le presenze a metà dicembre 2015 e lo aveva tenuto acceso una quindicina di giorni prima di disattivarlo. Quindici giorni, 28.000 euro. Il vostro da quanti mesi è acceso?

Timbrare con l'impronta, perché il Garante la boccia

La prova forte non ha bisogno del corpo

Il problema di partenza però resta vero, e merita rispetto. Chi ha squadre fuori sede ha bisogno di sapere che la timbratura corrisponde a una persona presente in quel posto e a quell’ora, perché a fine mese quelle righe diventano stipendi, fatture al committente, risposte a una contestazione. Solo che la risposta non sta nel corpo del lavoratore, sta nel contesto del gesto. Un tocco all’inizio del turno e uno alla fine, con ora e posizione registrate soltanto in quei due istanti, dice che quella mattina alle 7:58 quella persona era davanti a quel capannone, e lo dice senza schedare nessuno. Una sentenza del tribunale di Cosenza ha riconosciuto che la timbratura col GPS al tocco non è controllo a distanza, proprio perché fotografa l’inizio e la fine e resta cieca nel mezzo.

La differenza vera rispetto all’impronta è che questo dato il lavoratore lo vede, la sua timbratura con ora e luogo se la ritrova sul telefono, identica a quella che legge l’ufficio, e un sistema in cui le due parti guardano lo stesso registro produce meno dispute di qualunque sensore. Serve una informativa scritta come si deve, questo sì, ed è il lavoro di un pomeriggio, non un percorso a ostacoli. E chi vuole capire dove stanno andando le autorità di tutta Europa su questi temi può tenere d’occhio l’osservatorio sulle decisioni in materia di geolocalizzazione dei lavoratori, dove i provvedimenti si accumulano paese per paese.

GeoTapp è stato sviluppato esattamente attorno a questo confine, un tocco per aprire il turno e uno per chiuderlo, posizione sigillata solo in quei due momenti, nessun tracciamento nel mezzo e nessun dato del corpo, mai. La prova del lavoro svolto c’è, la categoria particolare no.

Il lettore di impronte prometteva di eliminare i furbi, e in cambio ha portato la fila alle otto meno due e un rischio da decine di migliaia di euro. La domanda da farsi è un’altra, di quanta prova avete davvero bisogno, e quanta ne state raccogliendo solo perché l’apparecchio la raccoglie?

Una timbratura che regge davanti al committente e al Garante, senza impronte e senza schedare nessuno, si prova in 14 giorni.

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Fonti

I provvedimenti citati sono pubblici sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, i due del 22 febbraio 2024 riguardano L’Igiene Urbana Evolution s.r.l. (docweb 9995680) e Unica s.r.l.s. (docweb 9995785), mentre il caso del 2018 è l’ordinanza ingiunzione n. 331 su C.R.M. S.r.l. (docweb 9023973); il testo dell’articolo 9 del GDPR è consultabile su EUR-Lex.


Pubblicato originariamente su geotapp.com/blog

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